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Servizi

PROGETTI IMPIANTI TERMICI
RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

Impianti di riscaldamento tradizionale;

Impanti di riscaldamento a pavimento;

Redazione Legge 10/91;

Pratiche I.N.A.I.L. ex I.SPE.S.L. per generatori di calore superiori a 35kW;

 

Consulenza per interventi di miglioramento energetico;

Calcolo isolamenti termici ed acustici;

SICUREZZA CANTIERI
SICUREZZA SUL LAVORO

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione (CSP);

Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE);

Redazione P. O.S., P.I.M.U.S.;

Progetto ponteggi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dal 1° Giugno 2013, tutte le aziende datrici di lavoro,comprese le società, indipendentemente dal numero dei lavoratori occupati, dovranno essere in possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)

Non è più possibile per le aziende fino a 10 dipendenti di autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.

Il nuovo adempimento è obbligatorio per chiunque abbia almeno un dipendente e si applica anche nei confronti dei collaboratori e dei liberi professionisti.Anche gli studi professionali dovranno adeguarsi ed effettuare la valutazione dei rischi secondo le procedure standardizzate, mentre l’autocertificazione anche in questo caso perde di validità.
 

Iscritto all'elenco regionale dei Certificatori Energetici in Piemonte;

 

 

Costruzione di nuovi edifici / ristrutturazione di edifici esistenti

L'obbligo dell'attestato di certificazione energetica dell'edificio si applica nel caso di edifici di nuova costruzione o nel caso si eseguano lavori di ristrutturazione edilizia su un edificio esistente, fatta eccezione per gli edifici isolati con superficie utile totale inferiore a 50 mq o per gli edifici di interesse culturale o paesaggistico.
L'attestato di certificazione energetica deve essere predisposto al termine dei lavori dal costruttore (o dall'appaltatore nel caso di lavori di ristrutturazione edilizia)

 

Edifici esistenti: compravendita o locazione

L'obbligo della certificazione energetica riguarda ogni edificio o singola unità immobiliare oggetto di compravendita o locazione.
L'attestato di certificazione energetica, prodotto da tecnico abilitato, deve essere allegato al contratto di compravendita in originale o in copia autenticata oppure messo a disposizione del locatario in caso di locazione.

 

La certificazione energetica diventa obbligatoria nella locazione quando:
-viene stipulato un nuovo contratto di locazione o rinnovare un contratto gia esistente per immobili ad uso abitativo
-viene stipulato un nuovo contratto di locazione o rinnovare un contratto gia esistente per immobili ad uso non abitativo
- viene stipulato un contratto di locazione per un immobile ad uso vacanza per una durata superiore di 30 giorni complessivi nell’anno
- viene stipulato un contratto di affitto di azienda comprensivo di immobili
- viene stipulato un contratto di locazione finanziaria (leasing) per un immobile.

 

Per annunci immobiliari in caso di affitto

Dal 1° gennaio 2012 è entrato in vigore l'obbligo dei indicare la classe energetica in tutti gli annunci immobiliari, in tutt'Italia. Questo anche in caso di annunci di affitti.

Questo significa che anche nelle regioni diverse da quelle sopra elencate, in caso in cui si metta un annuncio immobiliare, è necessario avere la certificazione energetica, per poter indicare nell'annuncio la classe energetica.

 

 

 

 

 

 

 

CERTIFICAZIONI ENERGETICHE

Pratica ENEA per sostituzione generatore di calore;

Pratica ENEA per sostituzione infissi;

Pratica ENEA installazione pannelli solari;

Pratica ENEA per riqualificazione energetica;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pratica  NUOVO ContoTermico GSE

 

 

 

 

PRATICHE DETRAZIONI FISCALI

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.);

Corsi di Formazione come previsto dall'Accordo Stato- Regioni n. 221 del 21/12/2011;

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